Dopo 40°anni la Corte Costituzionale dice Si all’attribuzione del cognome della madre ai figli.
Art. 262 c.c. Cognome del figlio:
“Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per prima lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre.”
È stata sempre consuetudine dare il cognome del padre al nascituro e del resto anche la disposizione sopra citata è emblema di un retaggio patriarcale. Un tentativo di svecchiamento era già stato fatto nel 2006, mentre nel 2014 la Camera aveva avviato la procedura per l’approvazione della legge che consentiva di dare al figlio entrambi i cognomi, bozza di legge che purtroppo giace ancora sotto le carte del Senato!
Dunque con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha risvegliato la questione dichiarando “illegittima la norma che assegna automaticamente il cognome del padre al figlio in presenza di una diversa volontà dei genitori”. Pertanto i genitori di comune accordo possono decidere di dare al figlio entrambi i cognomi o quello che ritenessero più consono.
Un bel passo in avanti se si considera che fino a ieri chi voleva cambiare il proprio cognome doveva istruire una procedura farraginosa innanzi alla Prefettura che poi decideva in modo discrezionale.
Adesso non ci resta che attendere il deposito della sentenza per conoscere i dettagli di questa importante e innovativa decisione.