Congedo Parentale: quello che c’è da sapere

congedo parentale
congedo parentale

Nei primi 8 anni di vita del bambino padre e madre possono usufruire di un congedo parentale per ciascun figlio (anche se gemelli o se in caso di adozione/affidamento i minori hanno fatto ingresso nella famiglia contemporaneamente), anche frazionato, per una durata massima cumulativa di 10 mesi.

Qualora vi sia un genitore solo a questo spetteranno tutti i 10 mesi da utilizzare in modo continuativo o frazionato.

E’ un congedo facoltativo che si aggiunge a quello obbligatorio riconosciuto a madre e padre lavoratori.

Indennità:

Fino al 3°anno di vita del bambino è riconosciuto ad entrambi una indennità pari l 30% della retribuzione.

Dai 4 agli 8 anni di vita del figlio (naturale, adottivo o in affido) l’indennità spetta solo se il reddito dell’interessato sia inferiore ad un certo importo.

Rinuncia del congedo parentale:

La madre lavoratrice può rinunciavi per ottenere in sostituzione appositi benefici economici.

Congedi per malattia del figlio:

Alternativamente i genitori possono astenersi dal lavoro per la cura dei loro figli nelle seguenti fasce di età:

  • Età inferiore a 3 anni per tutto il tempo della malattia del figlio
  • Tra i 4 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun figlio

Questi congedi non sono retribuiti ma sono computati nell’anzianità di servizio.

Riposi giornalieri

Madre lavoratrice: 2 ore di permesso per allattamento se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore. Invece 1 ora di permesso se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore.

Padre lavoratore: sono riconosciuti i riposi giornalieri in questi casi:

  • Se la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga
  • Se la madre non è una lavoratrice dipendente
  • Se la madre versa in uno stato grave infermità o morte
  • Se il padre è unico affidatario

Il diritto dei riposi giornalieri e riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

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