Nei primi 8 anni di vita del bambino padre e madre possono usufruire di un congedo parentale per ciascun figlio (anche se gemelli o se in caso di adozione/affidamento i minori hanno fatto ingresso nella famiglia contemporaneamente), anche frazionato, per una durata massima cumulativa di 10 mesi.
Qualora vi sia un genitore solo a questo spetteranno tutti i 10 mesi da utilizzare in modo continuativo o frazionato.
E’ un congedo facoltativo che si aggiunge a quello obbligatorio riconosciuto a madre e padre lavoratori.
Indennità:
Fino al 3°anno di vita del bambino è riconosciuto ad entrambi una indennità pari l 30% della retribuzione.
Dai 4 agli 8 anni di vita del figlio (naturale, adottivo o in affido) l’indennità spetta solo se il reddito dell’interessato sia inferiore ad un certo importo.
Rinuncia del congedo parentale:
La madre lavoratrice può rinunciavi per ottenere in sostituzione appositi benefici economici.
Congedi per malattia del figlio:
Alternativamente i genitori possono astenersi dal lavoro per la cura dei loro figli nelle seguenti fasce di età:
- Età inferiore a 3 anni per tutto il tempo della malattia del figlio
- Tra i 4 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun figlio
Questi congedi non sono retribuiti ma sono computati nell’anzianità di servizio.
Riposi giornalieri
Madre lavoratrice: 2 ore di permesso per allattamento se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore. Invece 1 ora di permesso se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore.
Padre lavoratore: sono riconosciuti i riposi giornalieri in questi casi:
- Se la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga
- Se la madre non è una lavoratrice dipendente
- Se la madre versa in uno stato grave infermità o morte
- Se il padre è unico affidatario
Il diritto dei riposi giornalieri e riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.