Purtroppo sempre più spesso si ricorre alla separazione come primo passo verso lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale e, proprio in ragione di questo più frequente uso, il Legislatore ha sentito l’esigenza di snellire il percorso volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Innanzitutto occorre definire e distinguere il concetto di separazione da quello di divorzio.
La separazione non determina il venir meno del vincolo coniugale potendo le parti anche riconciliarsi, quindi è una fase transitoria. In relazione alle circostanze che hanno indotto i coniugi a separarsi si può parlare di separazione consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale ha come presupposto la volontà reciproca di porre fine ad una relazione coniugale ritenuta ormai priva di complicità, amore ed armonia.
Pertanto la responsabilità del fallimento del matrimonio ricade in egual misura su entrambi i coniugi. In questo caso le parti si potranno fare assistere dal medesimo avvocato per istruire il ricorso di separazione consensuale che si concluderà con un atto del Tribunale definito “omologa”.
Dall’emissione di tale provvedimento dovranno trascorrere 3 anni prima di poter chiedere la pronuncia di divorzio dal Tribunale.
Invece la separazione giudiziale, presuppone la sopravvenienza di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151 c.c.).
Laddove il Giudice ravvisi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e l’intollerabilità della convivenza potrà, su richiesta, dichiarare l’addebitabilità della separazione.
Le parti dovranno essere assistite rispettivamente da un proprio avvocato. In questo caso il Tribunale si pronuncerà con “sentenza”. Dall’emissione della sentenza occorrevano 3 anni prima della dichiarazione di divorzio.
Conseguentemente si parlerà di sentenza di divorzio per sottolineare la fine di un percorso che ha comportato lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale consentendo così alle rispettive parti, qualora lo volessero, di ricontrarre matrimonio.
Con la riforma sul divorzio approvata con Legge n. 134/14, del 22 aprile 2015, è stata confermata l’obbligatorietà della separazione come step precedente ma i termini sopra indicati sono stati ridotti.
Pertanto, oggi, per proporre domanda di divorzio è necessario che la separazione giudiziale sia protratta da almeno 1 anno a partire dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale (anziché 3 anni come in precedenza).
Invece nel caso di separazione consensuale, ora, saranno sufficienti 6 mesi a partire dal deposito della domanda di separazione, termine che decorrerà dal momento in cui i coniugi si presenteranno innanzi al Presidente del Tribunale.
Altra novità importante introdotta da questa legge è la Negoziazione assistita attraverso la quale i coniugi che, con reciproco consenso, decidono di separarsi possono – con l’ausilio di due avvocati – formalizzare la separazione in via stragiudiziale quindi senza adire il Tribunale.
Oppure – in presenza di certe condizioni – mediante un accordo raggiunto innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando ritiene che l’accordo raggiunto risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Saranno poi i legali a trasmettere la pratica all’ufficiale dello stato civile del Comune di riferimento.
Questa procedura è di certo più snella e meno dispendiosa ma può essere esperita laddove i coniugi abbiano raggiunto grosso modo un chiaro e pacifico accordo sulle condizioni di separazione.